Regesto
Revisione della rendita (art. 41 LAI).
L'amministrazione deve astenersi dal preannunciare all'assicurato la data in cui essa intende rivedere la rendita. Ove l'assicurato ne venne nondimeno informato, il resultato della revisione dev'essergli comunicato mediante decisione suscettibile di ricorso.
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Referenzen
Artikel: art. 41 LAI