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Regesto

Art. 2 cpv. 3bis e art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella versione in vigore dal 23 aprile al 5 luglio 2020; art. 11 cpv. 1 LIPG; art. 7 cpv. 1 OIPG; basi legali per il diritto all'indennità per la perdita di guadagno Covid-19 per gli indipendenti (regolamentazione dei casi di rigore).
È lesivo del diritto federale tralasciare d'acchito gli avvenuti cambiamenti dei pagamenti dei contributi AVS per l'anno 2019 nel quadro dell'esame del diritto all'indennità per la perdita di guadagno COVID-19 tra il 17 marzo 2020 e la prima decisione sulla stessa. Per un tale procedere non c'è né un fondamento nell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno né è evidente che ciò corrisponda alla volontà del legislatore (consid. 5.3).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 11 cpv. 1 LIPG, art. 7 cpv. 1 OIPG