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Regesto

Art. 19bis cpv. 4 LEspr, seconda frase.
1. La restituzione all'espropriante dell'importo di cui l'indennità provvisoria supera quella definitiva è prevista dalla legge e deve quindi essere ordinata d'ufficio sia dalla Commissione federale di stima, sia dal Tribunale federale (consid. 21a).
2. Il legislatore ha invece lasciato al giudice il compito di decidere, nel singolo caso, se siano dovuti interessi sulla somma da restituire: in assenza di esplicita richiesta dell'espropriante in tal senso sono pertanto dovuti soltanto gli interessi del 5% a partire dalla data della sentenza del Tribunale federale (consid. 21b).

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Referenzen

Artikel: Art. 19bis cpv. 4 LEspr