Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 23 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 LAVS; art. 46 cpv. 3 OAVS; rinascita del diritto alla rendita di vedova o di vedovo.
Il diritto a una rendita di vedova o di vedovo che è si estinta in seguito al passaggio a nuove nozze (art. 23 cpv. 4 lett. a LAVS), può rinascere secondo l'art. 23 cpv. 5 LAVS soltanto dopo scioglimento del secondo matrimonio per divorzio o per nullità. Per contro, è esclusa una rinascita della rendita se in seguito sono contratti ulteriori matrimoni (ossia un terzo, un quarto matrimonio, ecc.) che successivamente sono sciolti per divorzio o per nullità (consid. 6.6).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 23 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 LAVS, art. 46 cpv. 3 OAVS, art. 23 cpv. 5 LAVS