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Regesto

Art. 67, 69 e 84a cpv. 5 LAMal; art. 13 cpv. 1 LPD; termine entro il quale l'assicuratore malattie deve stabilire una riserva in caso di reticenza; momento in cui l'assicuratore malattie è o sarebbe dovuto essere a conoscenza di determinati fatti; imputazione della conoscenza di fatti noti all'assicuratore privato.
In assenza del consenso dell'assicurato, uno scambio di informazioni che lo riguardano tra una cassa malati (assicuratore LAMal) e un'assicurazione complementare privata - anche se appartengono allo stesso gruppo di assicuratori e dispongono di un'organizzazione comune - non è autorizzato. La cassa malati non avrebbe quindi potuto o dovuto constatare l'esistenza di una reticenza commessa al momento della conclusione del contratto concernente un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera LAMal, anche se l'assicuratore privato era a conoscenza dei fatti non comunicati all'assicuratore sociale (consid. 5.3.2-5.3.4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 67, 69 e 84a cpv. 5 LAMal, art. 13 cpv. 1 LPD