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Regesto

Liberalità tra vivi; azione di riduzione connessa a un'azione creditoria (art. 527 n. 1, art. 626 cpv. 2 CC).
1. L'art. 527 n. 1 CC va inteso in senso obiettivo: esso si applica a tutte le liberalità che, per loro natura, soggiacciono a collazione ma vi sfuggono in virtù di una disposizione contraria del defunto (conferma della giurisprudenza) (consid. 2).
2. Il carattere comune di tutte le liberalità soggette a collazione e menzionate nell'art. 626 cpv. 2 CC è il loro scopo, che è quello di fornire una dotazione: esse sono tutte destinate a creare, assicurare o migliorare la situazione del beneficiario nella vita (conferma della giurisprudenza). Una liberalità non è solo ravvisabile laddove la prestazione del defunto avvenga a titolo gratuito; v'è liberalità anche quando l'erede debba fornire un corrispettivo per l'utilità ricevuta, ma di valore assai minore, di guisa che esista una sproporzione tra le due prestazioni. In tale ipotesi, va considerata come oggetto della riduzione la differenza di valore tra le prestazioni (richiamo della giurisprudenza). Esame di due donazioni d'immobili: una non soggiace a riduzione perché non aveva migliorato la situazione della donataria, mentre l'altra vi è soggetta, tenuto conto del valore degli immobili (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 527 n. 1, art. 626 cpv. 2 CC, art. 626 cpv. 2 CC