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Regesto

Cambiali sottoscritte in Francia e pagabili in Svizzera. Esecuzione del giratario diretta contro l'accettante. Pagamento nelle mani della cancelleria del giudice del fallimento. Sequestro della somma versata e azione per la ripetizione dell'indebito promossa in Svizzera.
1. Competenza internazionale. Art. 1, 2 bis e 11 della convenzione tra la Francia e la Svizzera del 15 giugno 1869. Il giudice esamina d'ufficio la sua competenza ratione loci (consid. 1).
L'azione fondata sugli art. 86 o 187 LEF può essere promossa al foro dell'esecuzione che ha provocato il pagamento litigioso anche se il convenuto è domiciliato in Francia (consid. 2).
L'art. 2 bis della convenzione e l'ordinanza d'esecuzione del Tribunale federale del 29 giugno 1936 concernono soltanto i crediti per i quali l'azione di riconoscimento deve essere promossa davanti al giudice naturale del convenuto in Francia (consid. 3).
2. Pagamento, art. 187 LEF. Il versamento effettuato nelle mani della cancelleria del giudice del fallimento è parificabile a quelli fatti all'ufficio d'esecuzione (art. 12 LEF) e costituisce un pagamento che libera il debitore. Questo può sequestrare la somma pagata in vista della ripetizione dell'indebito (consid. 5).
3. Esistenza di un debito cambiario.
a) Diritto applicabile all'azione di ripetizione dell'indebito, alla forma degli obblighi cambiari sottoscritti e agli effetti degli obblighi dell'accettante. Art. 1087 cpv. 1 e 1090 cpv. 1 CO (consid. 6).
b) Firma del traente (art. 110 del codice di commercio francese, 991 e 992 CO). Gerente di una società francese a garanzia limitata agente come rappresentante della società (consid. 8).
c) Eccezioni fondate sui rapporti personali esistenti tra il portatore e la persona contro la quale è promossa azione cambiaria (consid. 9).
4. Applicazione del diritto straniero da parte della corte di riforma. Art. 65 OG (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 86 o 187 LEF, art. 12 LEF, art. 110 del, Art. 65 OG