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Regesto

Art. 26 cpv. 2 Cost. e art. 5 cpv. 2 LPT; espropriazione materiale; probabilità di realizzazione di un migliore uso futuro del fondo; violazione da parte dell'autorità del principio della buona fede.
Se il Comune non ha adempiuto il suo obbligo di urbanizzazione, nonostante avesse attribuito il fondo nel 1984 a una zona edificabile conforme al diritto federale, è insostenibile ch'esso neghi una sufficientemente accertata alta probabilità di edificarlo a causa della mancata urbanizzazione ed ammetta nel contempo un errore di pianificazione. La mancata probabilità di tale realizzazione non può essere rimproverata al ricorrente. Visto che il dezonamento non è di per sé contestato, deve essere in concreto riconosciuto un caso di espropriazione materiale (consid. 3).
Rinvio della causa al Tribunale amministrativo per una nuova decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili e alla Commissione cantonale di espropriazione per la fissazione dell'indennità di espropriazione materiale (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 26 cpv. 2 Cost., art. 5 cpv. 2 LPT