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Regesto

Espropriazione di diritti di vicinato; indennità per immissioni acustiche provenienti dal traffico stradale.
La specialità delle immissioni e la gravità del pregiudizio sono, ai fini dell'attribuzione di un'indennità, due presupposti per principio indipendenti l'uno dall'altro, che vanno esaminati separatamente (consid. 2).
Per valutare una situazione di esposizione al rumore in relazione con i livelli sonori ammissibili non bastano brevi misurazioni effettuate durante il traffico di punta, senza riferimento all'intero periodo determinante (consid. 3).
Occorre aumentare di 5 dB i valori limite L1 per la notte e le zone di rumorosità II-V, quali fissati provvisoriamente nel 1963 nel rapporto "La lotta contro i rumori in Svizzera" (consid. 4).
Il livello acustico determinante deve, in linea di principio, essere stabilito in funzione del volume di traffico effettivo, ossia del traffico medio diurno, rispettivamente notturno, considerato nella sua media durante un anno. Solo in circostanze particolari va tenuto conto altresì del pregiudizio acustico risultante dal cosiddetto "traffico standard" (consid. 5).
Un superamento di 5 dB del livello acustico ammissibile o del valore limite d'immissione deve essere ritenuto un eccesso manifesto (consid. 6).
Oltre i livelli acustici statistici L1 e L50 vanno considerati anche il livello medio energetico Leq e i valori limite delle immissioni, quali determinati nel 1979 dalla Commissione federale per la valutazione dei valori limite delle immissioni acustiche del traffico stradale (consid. 7).
Nelle fattispecie concrete non sono dati i presupposti della specialità e della gravità del pregiudizio (consid. 9-11).