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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU, art. 10 CEDU e art. 14 CEDU; art. 4 Cost., art. 31 Cost., art. 55 Cost. e libertà di espressione; limiti imposti agli avvocati in materia di pubblicità.
La multa disciplinare inflitta ad un avvocato, ritenuto responsabile di aver fatto della pubblicità contraria alle norme deontologiche, non costituisce un provvedimento avente carattere civile o penale ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2).
Pubblicazione su di un giornale di un intervista che traccia il profilo di un avvocato considerata alla stregua di una forma di pubblicità indiretta vietata: esame della costituzionalità dal punto di vista della libertà di commercio e di industria, della libertà d'espressione e della libertà di stampa (consid. 3-5), come pure in relazione al principio della parità di trattamento (consid. 6) e del diritto di essere sentito (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

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