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Regesto

Internamento di uno straniero in uno stabilimento chiuso (art. 14 LDDS, art. 4 dell'ordinanza concernente l'internamento degli stranieri del 14 agosto 1968 (OIS), art. 5 n. 1 lett. f CEDU).
1. Competenza e procedura relative a una misura d'internamento di uno straniero (consid. 1b).
2. Tanto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri permettono al Consiglio federale di prevedere nell'ordinanza concernente l'internamento degli stranieri di far eseguire l'internamento in uno stabilimento chiuso (consid. 2b). Nella fattispecie concreta l'internamento dello straniero in uno stabilimento chiuso č consentito sia in base all'art. 4 OIS, sia in base all'art. 5 n. 1 lett. f CEDU (consid. 2c/aa e 2c/cc). L'internamento in uno stabilimento penitenziario non č escluso a priori (consid. 2c/bb).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 14 LDDS

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