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Regesto a

Art. 82 LAsi; art. 92d OAMal; presa a carico dei premi delle persone beneficiarie del soccorso d'emergenza.
I richiedenti l'asilo respinti domiciliati in Svizzera rimangono soggetti all'assicurazione malattia obbligatoria fino alla loro partenza dalla Svizzera. I premi dell'assicurazione malattia dovuti dai richiedenti l'asilo respinti beneficiari del soccorso d'emergenza devono essere presi a carico dall'autorità competente in materia d'aiuto sociale (consid. 4).

Regesto b

Art. 92d OAMal; art. 82 LAsi; § 158 cpv. 1 della legge del Cantone di Soletta del 31 gennaio 2007 sull'aiuto sociale; § 93 cpv. 3 dell'ordinanza cantonale del 29 ottobre 2007 sull'aiuto sociale; oneri e condizioni.
Non è ammissibile collegare l'ulteriore presa a carico da parte dell'autorità cantonale competente dei premi dell'assicurazione malattia dovuti da una richiedente l'asilo respinta, beneficiaria del soccorso d'emergenza e soggetta all'assicurazione malattia obbligatoria, alla condizione che l'interessata lasci l'appartamento finanziato da terzi e che si trasferisca in un alloggio collettivo (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 82 LAsi, art. 92d OAMal