Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 25 LAM: Menomazione dell'integrità.
- Il supplemento da erogare in virtù dell'art. 25 cpv. 3 LAM quale indennizzo di una menomazione dell'integrità deve essere calcolato secondo le regole determinanti l'applicazione dell'art. 25 cpv. 1 LAM e aggiunto interamente alla rendita di invalidità (complemento e precisazione della giurisprudenza; consid. 4).
- L'indennizzo di una menomazione dell'invalidità secondo l'art. 25 cpv. 1 LAM è da eseguire in funzione di un tasso d'indennizzazione medio dell'85% e di un guadagno medio di fr. 12'000.-- conformemente alla sentenza Gysler (STFA 1966 pag. 148); per giudicare dei casi in corso detto guadagno è da adattare all'intercorrente evoluzione dei prezzi al consumo (e non a quella dei salari). Per l'anno 1983 ciò rappresenta l'importo arrotondato di fr. 25'400.--. Spetta all'amministrazione di procedere in avvenire all'adeguamento giustificato dall'evoluzione dei prezzi al consumo (consid. 6).
- Nei casi previsti dall'art. 25 cpv. 3 LAM il pregiudizio per menomazione dell'integrità dev'essere risarcito sotto forma di un aumento della rendita d'invalidità o di un riscatto secondo l'art. 25 cpv. 2 LAM (consid. 7a).
- Una semplice rendita per menomazione dell'integrità come pure il supplemento destinato a indennizzarla (o l'importo erogato a titolo di riscatto) non entrano in considerazione nel calcolo di un'eventuale sovraindennizzo (art. 52 cpv. 1 LAM) (consid. 7b).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 25 cpv. 3 LAM, art. 25 cpv. 1 LAM, Art. 25 LAM, art. 25 cpv. 2 LAM mehr...