Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Convenzione sul trasferimento dei condannati; art. 25 cpv. 3 Cost. e art. 3 CEDU; art. 2 AIMP; trasferimento all'estero di una persona condannata in Svizzera.
Prima di richiedere il trasferimento, l'autorità svizzera deve assicurarsi che la persona interessata non sia seriamente minacciata di un trattamento vietato (consid. 2.2 e 2.3). Viste le condizioni generali di detenzione nello Stato interessato (consid. 2.4-2.6) e tenuto conto della situazione particolare del ricorrente, segnatamente del suo stato di salute (consid. 2.7), occorre informarsi sulle prevedibili condizioni di detenzione e sulla possibilità di ricevere delle cure appropriate (consid. 2.8).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 25 cpv. 3 Cost., art. 3 CEDU, art. 2 AIMP