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Regesto

Estradizione: Convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957 (CEEstr). Espulsione amministrativa. Art. 6 CEDU.
1. La CEEstr. non permette allo Stato richiesto di rifiutare, fondandosi in particolare sul suo ordine pubblico interno, l'estradizione chiesta per l'esecuzione di una sentenza contumaciale (consid. 5, 6).
2. Puň l'opponente far valere che la sua estradizione comporterebbe una violazione del diritto straniero, delle convenzioni internazionali o di altre norme del diritto internazionale pubblico (consid. 8)?
3. In quale misura un'espulsione amministrativa ordinata dopo un rifiuto di estradare č contraria al diritto internazionale pubblico (consid. 10a)?
4. Requisiti del diritto internazionale pubblico e del diritto svizzero circa l'esecuzione di un provvedimento d'espulsione (consid. 10b, 11a).
5. L'art. 6 CEDU non conferisce al condannato il diritto di far riassumere un processo al quale egli era rimasto volontariamente assente (consid. 7).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 6 CEDU