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Regesto

Art. 9 cpv. 2, art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 15 e 29 cpv. 1 LADI; art. 15 cpv. 3 OADI: Inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione.
- L'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, essere le indennità di disoccupazione state riconosciute e versate indebitamente per inadempimento di uno o più presupposti del diritto. Ciò vale per quel che concerne l'idoneità al collocamento pure in applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI, ma non, viceversa, per quanto attiene al riconoscimento di indennità di disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 126 V 368).
- Della validità della direttiva ML/AD 98/4 foglio 4 secondo la quale dopo il primo pagamento di indennità giornaliere i termini quadro non possono, senza eccezioni, essere spostati.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 126 V 368

Artikel: art. 15 cpv. 3 OADI, art. 15 e 29 cpv. 1 LADI, art. 29 cpv. 1 LADI