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Regesto

Art. 14sexies del Regolamento (CEE) n. 1408/71; persone assicurate in un regime speciale per i dipendenti pubblici.
L'art. 14sexies del Regolamento n. 1408/71, nella sua versione in vigore fino al 31 marzo 2012, contiene un'eccezione al principio secondo cui i dipendenti pubblici sono soggetti alla legislazione dello Stato membro nella cui amministrazione sono (attivamente) occupati. La disposizione va quindi interpretata restrittivamente. A un ex dipendente in pensione secondo il diritto tedesco, che non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, si applica, per il prelievo dei contributi, la legislazione dello Stato di residenza svizzera (art. 14bis cpv. 2 e art. 14quinquies cpv. 1 del Regolamento n. 1408/71), in base alla quale devono essere prese in considerazione tutte le attività lucrative. Un'eventuale riduzione della rendita tedesca nella misura del reddito conseguito in Germania con l'esercizio di un'attività lucrativa (indipendente) non comporta né un inesigibile doppio onere ai sensi dell'art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS né un onere salariale contrario alla libertà di domicilio o alla libera circolazione delle persone (consid. 2-6).

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Referenzen

Artikel: art. 1a cpv. 2 lett. b LAVS