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Regesto

Art. 53d LPP; art. 48e OPP 2; accantonamenti in caso di liquidazione parziale di un istituto di previdenza e loro riesame.
Legalità di una disposizione sull'accantonamento adottata dopo la decisione della liquidazione parziale ma prima della data di chiusura del bilancio (consid. 3.5). Giustificazione della (prima) costituzione di accantonamento, in quanto la cassa pensione presentava un serio rischio di essere trasformata in cassa di pensionati (consid. 4.3).
Quando la (prima) liquidazione parziale è seguita da una seconda, il controllo della legalità e della fondatezza degli accantonamenti costituiti nel'ambito della seconda liquidazione parziale sono in linea di principio esaminati in questa (seconda) procedura di liquidazione parziale (consid. 5.2).

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Referenzen

Artikel: Art. 53d LPP, art. 48e OPP 2