Regesto
Art. 58 CP.
Il giudice puň fissare il risarcimento compensatorio dello Stato ad un importo inferiore a quello dell'indebito profitto tratto dall'agente ove il reinserimento sociale di quest'ultimo fosse gravemente compromesso nel caso di una stretta applicazione dell'art. 58 cpv. 4 CP e la concessione di agevolazioni di pagamento non fosse sufficiente ad evitare tale conseguenza (consid. 2).
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Referenzen
Artikel: Art. 58 CP, art. 58 cpv. 4 CP