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Regesto

Art. 93 LEF: determinazione del minimo vitale quando entrambi i coniugi conseguono un reddito. Considerazione di un debito alimentare del coniuge non escusso e di premi d'assicurazione.
1. Non solo il debitore, ma anche il suo coniuge può far valere che il pignoramento del reddito incide sul minimo vitale della famiglia (conferma della giurisprudenza; consid. 1a).
2. Il minimo vitale va ripartito tra il debitore e il suo coniuge in proporzione dei redditi rispettivi, ove un coniuge si occupi in parte del governo della casa accessoriamente a un'attività lucrativa a tempo completo, mentre l'altro svolga solo parzialmente una siffatta attività. Gli accordi tra i coniugi per il mantenimento non vincolano, nella misura in cui possano essere modificati o adeguati alla situazione del debitore, l'ufficio delle esecuzioni quando questo sia chiamato a determinare il reddito pignorabile (consid. 2).
3. I contributi per il mantenimento che il coniuge del debitore deve versare a un figlio nato da un matrimonio precedente vanno considerati nel minimo vitale, quando si tratti di determinare la quota pignorabile del reddito, oppure vanno dedotti dal reddito netto (consid. 4)?
4. I premi per un'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti non sono compresi nel minimo vitale (consid. 7a).

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Referenzen

Artikel: Art. 93 LEF