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Regesto

Art. 23 LPP.
- Il diritto a prestazioni d'invalidità secondo detta disposizione suppone che il richiedente sia stato assicurato giusta la LPP al momento dell'insorgere dell'incapacità di lavoro la cui causa è all'origine dell'invalidità (consid. 2b).
- Il presupposto dell'affiliazione assicurativa al sopravvenire dell'invalidità è valido pure in tema di diritto transitorio.
- Un avere di vecchiaia secondo la LPP determina diritto a prestazioni solo in quanto l'incapacità di lavoro e di guadagno non fosse già, prima dell'entrata in vigore della legge, ridotta in misura pensionabile (consid. 2c).

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Referenzen

Artikel: Art. 23 LPP