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Regesto

Vendita al locatore del bestiame e degli altri beni di inventario. Compensazione del prezzo con un credito dipendente da mutuo. Azione revocatoria promossa contro questo negozio giuridico nella liquidazione della successione del venditore ad opera dell'ufficio dei fallimenti. Art. 288 e 291 LEF, 286 cpv. 3 CO.
1. Azione revocatoria fondata sull'art. 288 LEF. Presupposti e differenziazione dall'azione di cui all'art. 287 LEF. Refutazione dell'obiezione del convenuto, secondo cui egli avrebbe potutoottenere la copertura del suo credito anche omettendo la controversa compensazione e procedendo in via esecutiva (consid. 3).
2. Determinazione del valore da restituire in sostituzione delle cose non più in possesso del convenuto. Art. 291 cpv. 1 LEF (consid. 4).
3. Collocazione del credito ripristinato (art. 291 cpv. 2 LEF). Al convenuto è riservata la facoltà di prelevare il dividendo spettantegli per il suddetto titolo sulla prestazione suppletiva che deve fornire giusta l'art. 291 cpv. 1 LEF (consid. 5, lett. a).
4. Spetta inoltre al convenuto per il fitto un diritto di ritenzione sulla prestazione suppletiva che deve fornire alla massa (art. 286 cpv. 3 CO)? La relativa pretesa nel fallimento dev'essere liquidata nella procedura di collocazione. L'amministrazione del fallimento deve attendere l'esito di questa procedura prima di distribuire la prestazione suppletiva (consid. 5, lett. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 291 cpv. 1 LEF, Art. 288 e 291 LEF, art. 288 LEF, art. 287 LEF mehr...