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Regesto

Art. 47 cpv. 1 LADI (esercizio del diritto all'indennità presso la cassa disoccupazione), art. 69 cpv. 1 OADI (annuncio al servizio cantonale della perdita di lavoro dovuta a intemperie).
- Il termine di tre mesi per prevalersi del diritto a indennità per intemperie presso la cassa disoccupazione comincia a decorrere dopo ogni periodo di conteggio giusta l'art. 68 OADI; indipendentemente dal fatto che il servizio cantonale abbia reso la sua decisione (art. 48 cpv. 2 LADI) sul rispetto del termine e sulla presa in conto della perdita di lavoro annunciata.
- La cifra 77 della circolare dell'UFIAML relativa all'indennità in caso di intemperie, secondo cui il termine comincia a decorrere il giorno seguente il recapito della decisione del servizio amministrativo (se del caso dell'autorità di ricorso), è contraria al diritto federale.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 47 cpv. 1 LADI, art. 69 cpv. 1 OADI, art. 68 OADI, art. 48 cpv. 2 LADI