Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Costituzione in pegno d'una cartella ipotecaria nominativa da parte d'una persona cui non spetta nè un diritto di proprietà, nè un diritto di disposizione:
La costituzione del pegno operata senza girata mediante dichiarazione di costituzione in pegno (art. 901 cp. 2 CC) non conferisce al creditore pignoratizio più diritti di quanti ne possedeva il pignorante stesso.
Pel trasferimento della proprietà d'una cartella ipotecaria nominativa a'sensi dell'art. 869 cp. 2 CC non basta - contrariamente a quanto vale per la costituzione in pegno a'sensi dell'art. 901 cp. 2 CC - una semplice girata in bianco.
Chi rivendica un diritto di pegno su una siffatta cartella ipotecaria deve provare, qualora la persona che l'ha costituita inpegno a proprio nome e come di sua proprietà non fosse poi riconosciuta quale proprietaria, ch'essa era comunque autorizzata dal proprietario del titolo a costituirlo in pegno.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 901 cp, art. 869 cp