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Regesto

Art. 148 CP, art. 19 LS; truffa nel commercio di stupefacenti.
a) Chi aggiunge a uno stupefacente già normalmente diluito (eroina, cocaina) una quantità supplementare di zucchero, pari almeno al 30%, e rivende in seguito il prodotto così ottenuto facendo credere implicitamente trattarsi di un prodotto della qualità usuale ed esigendo il prezzo di mercato per detta qualità o addirittura un prezzo ad esso nettamente superiore, si rende colpevole di inganno astuto. L'acquirente dello stupefacente è obiettivamente vittima di un pregiudizio patrimoniale (consid. 2 e 3).
b) L'art. 19 LS tutela la salute pubblica, di guisa che l'infrazione da esso punita non può assorbire un reato contro il patrimonio (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 148 CP