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Regesto

Art. 206 LEF. Eccezioni al divieto di promuovere esecuzioni durante la procedura di fallimento.
Un'esecuzione in via di realizzazione del pegno può essere promossa contro il debitore durante la procedura di fallimento se il pegno appartiene ad una terza persona. L'escusso è il fallito, non la massa fallimentare. Anche il terzo proprietario è considerato escusso (consid. 2).
È all'amministrazione del fallimento che devono essere notificati gli atti d'esecuzione promossi contro il debitore durante la procedura di fallimento in virtù di una delle eccezioni dell'art. 206 LEF e concernente beni appartenenti alla massa (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 206 LEF