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Regesto

Concessione ed esecuzione del sequestro (art. 271 segg. e 275 LEF); immunità della Banca dei Regolamenti Internazionali (Accordo del 10 febbraio 1987 tra il Consiglio federale svizzero e la Banca dei Regolamenti Internazionali al fine di determinare lo status giuridico della Banca in Svizzera); garanzia della via giudiziaria (art. 6 n. 1 CEDU, art. 29a Cost.).
Controllabilità del decreto di sequestro nell'esecuzione del sequestro (consid. 3).
I depositi affidati alla Banca dei Regolamenti Internazionali come i crediti nei suoi confronti non possono essere sequestrati, salvo il suo espresso accordo preliminare. Compatibilità con la garanzia della via giudiziaria (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 6 n. 1 CEDU, art. 29a Cost.