Regesto
1. Legittimazione a proporre ricorso per cassazione.
L'accusatore pubblico del cantone può sollevare con ricorso per cassazione la questione se, nell'assolvere l'imputato, l'autorità cantonale abbia a torto rinunciato ad applicare il diritto federale, da essa ritenuto contrario alla CEDU (consid. 1c/bb).
2. Art. 204 CP; pubblicazioni oscene.
L'art. 204 CP e l'interpretazione fornitane dal Tribunale federale rispettano la libertà d'espressione quale garantita dall'art. 10 CEDU (consid. 4).
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Referenzen
Artikel: Art. 204 CP, art. 10 CEDU