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Regesto

Aiuto alle università; sussidi agli investimenti; LF sull'aiuto alle università, del 28 giugno 1968 (LAU).
1. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo. I sussidi e gli investimenti per le università (art. 10 segg. LAU) non sono rimessi all'apprezzamento dell'autorità, ma conferiscono un diritto. Il ricorso di diritto amministrativo non è pertanto escluso dall'art. 99 lett. h OG (consid. 1).
2. Competenza del Dipartimento federale dell'interno d'assegnare i sussidi per le università. L'art. 23 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione dell'Amministrazione federale, del 26 marzo 1914/20 dicembre 1968, benché abrogato in seguito ad una svista, continua ad essere fattualmente in vigore (consid. 2).
3. Legittimazione del Cantone a proporre ricorso di diritto amministrativo ai sensi dell'art. 103 lett. a OG (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 103 lett. a OG