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Regesto

Art. 24 LADI nella versione vigente dal 1o gennaio 1992, art. 24 e art. 25 LADI nella loro versione in vigore sino al 31 dicembre 1991, art. 16 e art. 18 LADI.
- Tutte le norme di attività lucrativa dipendente finora sottoposte ai diversi disposti o principi di valutazione del lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con gli art. 22 segg. LADI), del guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI) e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI) costituiscono oggetto del nuovo art. 24 LADI (consid. 5b).
- L'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fintantoché egli nel periodo di controllo in questione non assume un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI. Le rimanenti esigenze poste dalla giurisprudenza riguardo alla presenza di un'attività il cui reddito costituisce guadagno intermedio (carattere provvisorio e transitorio, facile risolubilità) non possono essere mantenute (consid. 5c; cambiamento della giurisprudenza).
- Se l'assicurato assume durante il periodo di controllo litigioso un'occupazione adeguata - segnatamente dal profilo salariale -, ovvero un'attività la cui retribuzione corrisponde almeno all'importo dell'indennità di disoccupazione, non vi è spazio per l'ammissione di un guadagno intermedio (consid. 5c).
- Contrariamente a quanto previsto dalla cifra marg. 188 della circolare dell'UFIAML concernente l'indennità di disoccupazione, eventuali redditi sostitutivi non sono tenuti in considerazione. Di contro, l'esigenza della durata minima della perdita di lavoro menzionata nella predetta cifra marg. è conforme alla legge, nella misura in cui le attività comportanti una perdita di lavoro minore cadono sotto l'art. 24 cpv. 4 LADI (consid. 5c).
- Il tema dell'adeguatezza - dal profilo della retribuzione - di un'attività lucrativa deve essere risolto con riferimento ad un solo rapporto di lavoro (consid. 5d).
- L'esigenza dell'uso professionale e locale menzionata all'art. 24 cpv. 3 LADI vale pure per il lavoro sostitutivo ai sensi dell'art. 24 cpv. 4 LADI. L'inadempimento del criterio dell'uso professionale e locale non conduce comunque né dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI né da quello dell'art. 24 cpv. 4 LADI alla decadenza del diritto a compensazione della differenza. Il guadagno effettivo ottenuto dall'assicurato è invece elevato all'aliquota che dev'essere qualificata usuale per la professione ed il luogo, la compensazione della differenza avvenendo solo su quest'ultima base (consid. 5e).
- Nel caso in cui l'assicurato, svolgendo durante un periodo di controllo una o più attività lucrative supera la durata lavorativa di un'occupazione a pieno tempo, i redditi ottenuti mediante l'impegno eccedente la durata normale di lavoro non sono ritenuti nell'applicazione del disciplinamento del guadagno intermedio (consid. 5f).

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Referenzen

Artikel: Art. 24 LADI, art. 24 cpv. 4 LADI, art. 16 e art. 18 LADI, art. 24 cpv. 1 a 3 mehr...