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Regesto

Art. 82 cpv. 1 LEF; rigetto provvisorio dell'opposizione, riconoscimento di debito; spese della comproprietà.
Un conteggio delle spese approvato dall'assemblea generale dei comproprietari per piani, combinato con il regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani firmato dal proprietario escusso, non costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF (consid. 2.1-2.3).
L'atto con il quale il proprietario escusso costituisce in pegno una cartella ipotecaria a garanzia di spese specifiche che sarà restituita soltanto dopo il pagamento di queste ultime, combinato con un conteggio delle spese approvato all'unanimità dall'assemblea dei comproprietari per piani, vale invece quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione (consid. 2.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 82 cpv. 1 LEF