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Regesto

Art. 9 e 29 cpv. 1 Cost.; art. 83 e 85 cpv. 7 LStr; art. 74 OASA; ammissione provvisoria; ricongiungimento familiare; divieto del diniego di giustizia e dell'arbitrio.
Ricorso contro il rifiuto dell'autorità cantonale di polizia degli stranieri, confermato dal Tribunale cantonale, di trasmettere il dossier dei ricorrenti, munito del suo parere, alla Segreteria di Stato della migrazione per esame e decisione in merito alla loro domanda di ricongiungimento familiare con il concubino rispettivamente padre, che beneficia di un'ammissione provvisoria in Svizzera (consid. 3.1-3.3). Obbligo dell'autorità cantonale di trasmettere per decisione il dossier, munito del suo parere, all'autorità federale; violazione del divieto del diniego di giustizia e dell'arbitrio. Differenze tra la procedura dell'art. 85 cpv. 7 LStr (in casu) e quella dell'art. 83 cpv. 6 LStr (consid. 3.4-3.7). Conseguenze della violazione (consid. 3.8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 9 e 29 cpv. 1 Cost., art. 74 OASA