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Regesto

Art. 25, art. 73 cpv. 1 e 2 LPP; art. 71 ter cpv. 3 OAVS; rendita d'invalidità complementare per i figli; legittimazione attiva; versamento nelle mani di terzi.
Né il regolamento di previdenza in favore del personale della Fondazione collettiva (valido dal 1° gennaio 2002) né l'art. 25 LPP offrono al figlio maggiorenne la possibilità di far valere in proprio nome il diritto a una rendita d'invalidità complementare per i figli (consid. 3).
La rendita d'invalidità complementare per i figli della previdenza professionale non può essere versata direttamente al figlio maggiorenne. Non esiste una base legale nella previdenza professionale per un'applicazione per analogia dell'art. 71 ter cpv. 3 OAVS (silenzio qualificato del legislatore e dell'autorità competente a emanare le ordinanze; consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 73 cpv. 1 e 2 LPP, art. 25 LPP