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Regesto

Art. 344 cpv. 1 e 346 e segg. CP, art. 263 PPF.
1. Quando il procedimento e il giudizio di reati di cui gli uni soggiacciono alla corte penale federale e gli altri alla giurisdizione cantonale formano, conformemente all'art. 344 cpv. 1 CP, l'oggetto di una congiunzione delle procedure innanzi all'autorità cantonale, il foro è determinato definitivamente dal giudizio di congiunzione. La Camera d'accusa non è quindi più chiamata a statuire (consid. 1 e 2).
2. La Camera d'accusa deve invece pronunciarsi quando nuovi reati, sottoposti alla giurisdizione cantonale, sono scoperti dopo il giudizio di congiunzione e il quesito del foro è litigioso (consid. 3).
3. Per questi nuovi reati si fisserà un foro speciale solo in caso di gravi motivi (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 344 cpv. 1 CP