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Regesto

Art. 5 disp. trans. CF. Esercizio dell'avvocatura.
L'avvocato domiciliato in un Cantone ha il diritto di ottenere a suo libito sia l'autorizzazione generale di praticare, sia l'autorizzazione di difendere una causa particolare.
- Quest'autorizzazione non può essere subordinata alla condizione che l'istante crei uno studio permanente nel Cantone.
- Relazione tra l'art. 33, cp. 2 CF e l'art. 5 delle disposizioni transitorie.
- L'avvocato, cui è accordato l'esercizio permanente in un Cantone, può essere incaricato di difese d'officio.