Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 270a cpv. 2, art. 274e e art. 274f CO; procedura per la riduzione della pigione.
Spetta al diritto federale stabilire le condizioni alle quali le domande volte alla riduzione della pigione possono essere dapprima sottoposte all'autorità di conciliazione, poi al giudice in caso di mancato accordo. I cantoni sono tenuti ad istituire perlomeno un'autorità giudiziaria che vagli con pieno potere cognitivo l'avverarsi delle condizioni di questo diritto alla protezione giuridica previsto dal diritto federale (consid. 2).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 270a cpv. 2, art. 274e e art. 274f CO

Navigation

Neue Suche