Regesto
Art. 13e LDDS e 23a LDDS.
L'inosservanza di un divieto della polizia degli stranieri di abbandonare o di accedere a un dato territorio, č punibile solo quando l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione č inattuabile. Determinanti sono le circostanze sussistenti al momento del giudizio, non quelle al momento dell'atto (consid. 2).
Rinuncia ad ordinare l'esecuzione di condanne anteriori pronunciate per infrazioni simili (consid. 3).
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Artikel: Art. 13e LDDS