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Regesto

Disciplinamento del mercato caseario; conclusione di un contratto-quadro per il commercio intermedio.
1. La decisione con qui l'Unione svizzera del commercio del formaggio accerta che un richiedente non adempie le condizioni per il commercio intermedio previste dai principi vigenti in materia di commercializzazione è una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, emanata da un'autorità ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. c PA; la sua conformità al diritto federale può essere esaminata, in sede di ricorso, dalla Divisione federale dell'agricoltura. Contro la decisione di quest'ultima è esperibile il ricorso di diritto amministrativo (consid. 1 e 2).
2. Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 PA comprende la possibilità per il ricorrente di determinarsi sulla risposta dell'autorità la cui decisione è impugnata, ove tale decisione sia motivata soltanto sommariamente, mentre la risposta si esprime diffusamente sui motivi che han dato luogo alla decisione (consid. 3).
3. La conclusione di un contratto-quadro per il commercio intermedio presuppone tra l'altro che il richiedente sia indipendente tanto dai membri dell'Unione svizzera del commercio del formaggio, quanto dalle ditte che importano dall'estero prodotti caseari simili a quelli di cui si occupa l'Unione (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 5 PA, art. 29 PA