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Regesto

Art. 181-183 OSC.
Le pene pronunciate in via disciplinare dall'autorità cantonale di vigilanza non possono colpire che gli ufficiali dello stato civile; esse soggiacciono alla procedura amministrativa. Le pene previste per le altre persone attengono al diritto comune; sono pronunciate dall'autorità designata dal cantone. Nel primo caso, la decisione può essere deferita al Tribunale federale attraverso la via del ricorso di diritto amministrativo; nel secondo, è ammissibile solo il ricorso per cassazione alla Corte di cassazione.

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Referenzen

Artikel: Art. 181-183 OSC