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Regesto

1. Art. 4 CF. L'autorità non commette un diniego di giustizia formale:
- per il solo fatto di non dar seguito immediatamente ad un'istanza sottopostale; il termine a sua disposizione è determinato in funzione della natura della vertenza (consid. 1);
- quando, essendo incompetente ratione materiae, non prende, a richiesta dell'interessato, le misure che sarebbero di sua competenza (consid. 2).
2. Art. 284 CC. Quando il figlio, posto sotto la patria potestà del padre in seguito al divorzio dei suoi genitori, abbandona di propria Iniziativa il domicilio legale per recarsi dalla madre, spetta all'autorità tutoria prendere i provvedimenti del caso (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 284 CC

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