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Regesto

Art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA; decorrenza del termine di perenzione.
Nel caso di restituzione di rendite d'invaliditŕ indebitamente riscosse č sufficiente a fare decorrere il termine di perenzione di un anno che l'illegittimitŕ del versamento delle prestazioni emerga dagli atti acquisiti all'incarto dell'ufficio AI e che le persone tenute alla restituzione e gli importi dovuti possano nel contempo essere dedotti direttamente dai dati relativi alle rendite gestiti dalla competente cassa di compensazione. Il dispendio di tempo (di scarsa importanza) legato al semplice scambio dei dati tra l'ufficio AI e la cassa di compensazione non conduce di principio ad un differimento dell'inizio del termine (consid. 7.2).