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Regesto

Art. 6 e 48 lett. a PA; art. 103 lett. a OG: Qualità di parte.
- Ha qualità di parte non solo il destinatario di una decisione, ma anche chi può adire le vie di diritto avverso tale atto amministrativo; le disposizioni disciplinanti la legittimazione a interporre ricorso amministrativo (art. 48 PA) o ricorso di diritto amministrativo (art. 103 OG) sono pertanto determinanti pure ai fini di un giudizio circa la qualità di parte.
- Organi incaricati di compiti d'amministrazione pubblica sono legittimati a ricorrere se toccati dall'attività dello Stato alla stessa stregua di un privato (conferma della giurisprudenza).
- Per giudicare in merito alla legittimazione a ricorrere giusta gli art. 48 lett. a PA e 103 lett. a OG e, quindi, alla qualità di parte di organi incaricati di compiti d'amministrazione pubblica, è di rilevanza decisiva stabilire se la legge conferisce o meno ai medesimi un'autonomia nell'ambito della regolamentazione in esame.
- Nella loro veste di organi d'esecuzione dell'assicurazione sociale contro le malattie le casse malati non dispongono di un'autonomia finanziaria e di una libertà operativa equiparabile a quella dei privati. Negata in queste condizioni la qualità di parte alle casse malati non destinatarie della decisione del Dipartimento federale dell'interno ritirante in otto cantoni alla Visana l'autorizzazione di esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAMal.

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