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Regesto a

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l'Australia; campo di applicazione temporale.
Non si deve tenere conto delle disposizioni della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l'Australia, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, per trattare una domanda di rimborso dei contributi versati dagli stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti depositata prima di questa data (consid. 4).

Regesto b

Art. 18 cpv. 3 e art. 29quinquies cpv. 3 LAVS; art. 4 cpv. 2 OR-AVS; rimborso agli stranieri dei contributi versati all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Nella misura in cui l'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS enumera in maniera esaustiva le situazioni in cui può effettuarsi una ripartizione dei redditi conseguiti dai coniugi durante gli anni civili di matrimonio non vi è più spazio per applicare questa procedura nell'ambito di una domanda di rimborso agli stranieri dei contributi versati all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (consid. 7).

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Referenzen

Artikel: art. 4 cpv. 2 OR-AVS