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Regesto

Art. 2 e 23 LPP, art. 1 cpv. 1 lett. d OPP 2: Relazione fra gli art. 2 LPP e 1 cpv. 1 lett. d OPP 2, da un lato, e art. 23 LPP, d'altro lato, in materia di diritto a rendita previdenziale d'invalidità.
Qualora, per la previdenza obbligatoria, un invalido sia stato giusta gli art. 2 cpv. 1 LPP e 1 cpv. 1 lett. d OPP 2 obbligatoriamente assicurato e, per la previdenza più estesa, sia stato ammesso nell'istituto previdenziale conformemente alle disposizioni regolamentari e senza riserve, egli può beneficiare della rendita previdenziale d'invalidità anche qualora l'invalidità sia riconducibile a cause anteriori all'ammissione nell'assicurazione. Il disposto di cui all'art. 23 LPP non si oppone a questa conclusione: con essa norma si voleva soltanto evitare di escludere dal diritto a prestazioni chi, in seguito a malattia o infortunio, viene licenziato e non è più assicurato al momento in cui matura il diritto alle prestazioni, di regola coincidente con la scadenza del periodo di attesa ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.

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Referenzen

Artikel: Art. 2 e 23 LPP, art. 2 LPP, art. 2 cpv. 1 LPP, art. 29 cpv. 1 lett. b LAI