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Regesto

Art. 23 cpv. 1 LDDS, art. 31 n. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; art. 96 OG, art. 269 PP, art. 73 PA.
1. In un procedimento penale aperto per entrata illegale in Svizzera, la censura secondo cui una condanna per entrata illegale violerebbe disposizioni della Convenzione sullo statuto dei rifugiati non va sollevata con ricorso al Consiglio federale, bensì con ricorso per cassazione al Tribunale federale (consid. 1).
2. Nel quadro di un procedimento penale, il giudice può decidere direttamente, a titolo pregiudiziale, sulla questione della qualità di rifugiato dell'imputato, essenziale per valutare penalmente un determinato atto, sempreché le autorità competenti in materia di asilo non si siano ancora pronunciate (consid. 4a).

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Referenzen

Artikel: Art. 23 cpv. 1 LDDS, art. 96 OG, art. 269 PP, art. 73 PA