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Regesto

Art. 4 Cost., § 162 cpv. 1 n. 2 CPP/ZH; arbitrio; violazione del principio accusatorio.
Conformemente al § 162 cpv. 1 n. 2 CPP/ZH, tutte le circostanze costitutive dell'elemento oggettivo del reato punito dalla legge devono poter essere quanto meno dedotte dall'atto di accusa (rimane indeciso se debbano essere esposte espressamente; consid. 2a). Ove l'atto di accusa menzioni una responsabilitŕ risultante da un obbligo di custodia e di assistenza, e non possa manifestamente dedursi l'esistenza, ammessa nella decisione impugnata, di una responsabilitŕ risultante da un obbligo di adottare le misure di precauzione e protezione richieste da uno stato di pericolo creato in precedenza, č arbitrario negare una violazione del principio accusatorio (consid. 2b).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: § 162 cpv. 1 n. 2 CPP, Art. 4 Cost.