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Regesto a

Art. 58 cpv. 1 LPGA; incompetenza territoriale del tribunale cantonale delle assicurazioni.
Condizioni alle quali per giurisprudenza il Tribunale federale, adito su ricorso contro una decisione di un tribunale cantonale delle assicurazioni incompetente per territorio, prescinde per motivi di economia processuale dall'annullamento del giudizio impugnato e dal rinvio all'autorità di ricorso competente (consid. 2.1 in fine). Caso di applicazione. Giudizio di un tribunale incompetente per territorio sulla competenza territoriale dell'organo incaricato di determinare le prestazioni complementari (consid. 2.2).

Regesto b

Art. 21 cpv. 1 LPC; art. 13 cpv. 1 LPGA; art. 23 segg. CC; competenza intercantonale per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari.
La questione se il diritto alle prestazioni complementari sorga prima del soggiorno in un istituto, in un ospedale o in un altro stabilimento o del collocamento a fini assistenziali in una famiglia oppure durante il soggiorno in tali istituzioni rispettivamente in una famiglia di accoglimento è irrilevante sotto il profilo della competenza territoriale dell'organo incaricato di determinare le prestazioni complementari. Ininfluente è anche sapere se vi sia un domicilio nel luogo dell'istituto. Competente rimane in ogni caso il Cantone in cui la persona assicurata aveva il suo domicilio civile immediatamente prima dell'entrata in istituto rispettivamente dell'inizio del collocamento a fini assistenziali in una famiglia (consid. 3.1-3.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 58 cpv. 1 LPGA, Art. 21 cpv. 1 LPC, art. 13 cpv. 1 LPGA