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Regesto

Diritto delle marche; marca internazionale d'origine tedesca; requisiti per la registrazione in Svizzera. Accordo di Madrid (testo di Nizza), art. 5 cpv. 1; Convenzione d'Unione di Parigi (testo di Lisbona), art. 6 cpv. 1, 6 quinquies lett. b num. 2 e 3; art. 14 cpv. 1 num. 2 LMF (consid. 1).
Rifiuto di proteggere la marca "Enterocura", perchč costituisce un termine tecnico per medicinali e rimedi che servono per la cura di malattie intestinali, ed č quindi di dominio pubblico (consid. 2).
Il vocabolo "Enterocura", prestandosi a confusione e presentando il pericolo di indurre il pubblico in errore, non puň costituire una marca di fantasia per medicinali o rimedi che non servono alla cura dell'intestino (consid. 3).