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Regesto

Assistenza giudiziaria (art. 152 OG); mezzi di prova e amministrazione delle prove nella procedura di ricorso in materia di esecuzione; fatti e mezzi di prova nuovi (art. 79 cpv. 1 seconda frase OG); determinazione del reddito pignorabile (art. 93 LEF).
1. La procedura di ricorso retta dagli art. 78 segg. OG non racchiude la base legale né per accordare l'assistenza giudiziaria gratuita né per designare un avvocato d'ufficio (consid. 1).
2. La questione dell'ammissibilità di mezzi di prova e della forma dell'amministrazione delle prove nella procedura di ricorso in materia di esecuzione è riservata al diritto processuale, riservato in larga misura ai cantoni (consid. 2a).
3. Ammissibilità di fatti e mezzi di prova nuovi giusta l'art. 79 cpv. 1 seconda frase OG (consid. 3).
4. Ai fini della determinazione del reddito pignorabile, i fatti determinanti devono essere rilevati d'ufficio; deve essere tenuto conto delle circostanze esistenti al momento dell'esecuzione del pignoramento del salario (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 152 OG, art. 93 LEF