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Regesto

Art. 43 cpv. 1 LUFI; estinzione di una concessione di diritti d'acqua rilasciata nel 19o secolo senza limiti di durata, diritto acquisito ad una concessione perpetua?
In base all'attuale diritto, le concessioni di diritti d'acqua devono essere imperativamente limitate per quanto attiene alla loro durata (art. 54 lett. e ed art. 58 LUFI); ciò scaturisce dal principio dell'inalienabilità del potere pubblico (consid. 4). Le concessioni ancora rilasciate in base al diritto previgente, senza nessuna restrizione di durata, devono essere limitate a posteriori. Determinante è il principio, valido in materia di diritto contrattuale, secondo cui nessuna pattuizione può essere conclusa, rispettivamente mantenuta, in modo perpetuo. Mancanza di un diritto acquisito ad una concessione illimitata nel tempo (consid. 5). Nel caso concreto, dopo 134 anni, la concessione poteva essere soppressa, con la garanzia di un adeguato periodo di transizione (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 43 cpv. 1 LUFI, art. 58 LUFI